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Statuto: articoli 14-26   versione testuale


 

Articolo 14

RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI

La Caritas Italiana aderisce alla Caritas Internationalis.
La Caritas Italiana mantiene rapporti di intesa e di collaborazione con gli organismi nazionali, italiani ed esteri, e con gli organismi internazionali di ispirazione cristiana che svolgono attività attinenti alle sue finalità.
Su mandato della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e nel quadro degli accordi concordatari vigenti, la Caritas Italiana cura speciali rapporti con le istituzioni civili, anche al fine di attuare particolari iniziative e servizi.

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Articolo 15

CONSULTA DELLE OPERE CARITATIVE E ASSISTENZIALI

La Caritas Italiana partecipa alla Consulta delle Opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana istituita dalla Conferenza Episcopale Italiana.   

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Articolo 16

RAPPORTI CON GLI ORGANISMI E GLI UFFICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

La Caritas Italiana mantiene rapporti con gli organismi e gli uffici della Conferenza Episcopale Italiana, a norma dello Statuto della medesima.
In particolare partecipa a riunioni congiunte indette dal Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana per il coordinamento delle attività. 

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Articolo 17

PROGRAMMA E BILANCIO

a) La Caritas Italiana sottopone alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana entro il mese di settembre di ciascun anno il programma e la copertura finanziaria per la approvazione vincolante, che deve essere comunicata entro 30 giorni dalla presentazione.
b) La Caritas Italiana presenta ogni anno entro il mese di maggio alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per l'approvazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e il bilancio consuntivo.
c) Le raccolte generali per interventi in caso di calamità, da indire a norma dell'art. 3/c, devono essere autorizzate volta per volta dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana; sulla utilizzazione delle offerte raccolte deve essere data particolareggiata relazione al Consiglio Nazionale e alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. 

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Articolo 18

MEZZI ECONOMICI

La Caritas Italiana non gestisce opere e non possiede beni immobili, se non a fini istituzionali. Essa trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:
a) dai redditi di beni patrimoniali;
b) da raccolte ordinarie e straordinarie;
c) da eventuali lasciti, donazioni e oblazioni.

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Articolo 19

DESTINAZIONE DELLE OFFERTE

In conformità al can. 1267, § 3 del codice di diritto canonico le offerte ricevute per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine.

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Articolo 20

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Per gli atti di straordinaria amministrazione, relativi ad importi che superino la somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292, § 1 del codice di diritto canonico, la Caritas Italiana dovrà richiedere l'autorizzazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.
Tale autorizzazione non è richiesta per il trasferimento a destinazione delle offerte raccolte per interventi in caso di calamità o per la realizzazione di progetti di sviluppo.

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Articolo 21

DELEGATI REGIONALI

I Delegati Regionali vengono nominati dalle rispettive Conferenze Episcopali Regionali ai sensi dell'art. 11/c, su proposta dei Direttori delle Caritas Diocesane della Regione, che presenteranno una terna di nomi scelti fra gli stessi Direttori delle Caritas Diocesane.
   
 
I Delegati Regionali:
a) fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale;
b) collaborano alla realizzazione delle delibere e degli indirizzi delle Conferenze Episcopali Regionali, circa i problemi della testimonianza di carità;
c) tengono i collegamenti tra le Caritas Diocesane della rispettiva Regione, le assistono nella loro attività, ne guidano le iniziative comuni, specialmente quelle di carattere formativo.

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Articolo 22

RAPPORTI CON LE CARITAS DIOCESANE

La Caritas Italiana collabora con le Caritas Diocesane, ma non assume alcuna responsabilità in ordine al loro operato.

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Articolo 23

DURATA DELLE CARICHE

Il Direttore, i Vice Direttori, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per un quinquennio, e non possono essere rinnovati oltre il secondo quinquennio consecutivo.
I Delegati Regionali e gli altri membri del Consiglio Nazionale durano in carica un quinquennio e non sono rinnovabili.
Ai fini del presente articolo vengono tenuti in considerazione gli anni già maturati all'entrata in vigore del presente Statuto.

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Articolo 24

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di soppressione della Caritas Italiana il suo patrimonio è devoluto alla Conferenza Episcopale Italiana, che lo destinerà a fini caritativi.

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Articolo 25

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo che avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana e trascorso un mese dalla sua pubblicazione sul "Notiziario" della Conferenza Episcopale Italiana.

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Articolo 26

NORME DI RINVIO

Per quanto non è contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme dell'ordinamento canonico e alle disposizioni vigenti in materia di enti ecclesiastici.

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